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LEGGE 29 ottobre 1971, n. 881

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 18-11-1971
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con effetto dal 1 ottobre 1971, le paghe giornaliere dei militari e
graduati  di  truppa  dell'Esercito  e della Aeronautica e quelle dei
comuni  e  sottocapi  della  Marina sono stabilite nelle misure nette
risultanti  dalla  tabella allegata alla presente legge. Dalla stessa
data   la   paga   giornaliera  degli  allievi  carabinieri,  allievi
finanzieri,  allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di
custodia  e  allievi  guardie  forestali e' stabilita nella misura di
lire 750.