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DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1971, n. 858

Norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 dicembre 1971, n. 1064 (in G.U. 17/12/1971, n.318).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2006)
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Testo in vigore dal:  30-10-1971 al: 27-3-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato istitutivo delle Comunità economiche europee, ratificato con la legge e 14 ottobre 1957, n. 1203;
Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;
Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., che reca tra l'altro modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970 con il quale sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti per gli organismi di intervento dai regolamenti delle Comunità europee nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 24 del regolamento n. 816/70 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni;
Visto il regolamento n. 1171/71 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 3 giugno 1971, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il regolamento n. 1783/71 della commissione delle Comunità europee del 13 agosto 1971 relativo alle modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, contenente norme relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le norme necessarie per l'integrale attuazione delle disposizioni contenute nei richiamati regolamenti delle Comunità europee;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1



Chiunque procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione è tenuto a far distillare le fecce di vino e le vinacce risultanti da tale trasformazione ed a consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i quantitativi d'alcool ottenuti dalla distillazione.
L'obbligo di far distillare le vinacce e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., l'alcool ottenutone sussiste altresì nei confronti di chi ha proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto che ha successivamente venduto, fermo rimanendo l'obbligo dell'acquirente del mosto di far distillare le relative fecce e di consegnare l'alcool ricavatone.
Nel caso di cui al comma precedente, ai fini della determinazione dei quantitativi di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nei contratti di compravendita del mosto deve essere espressamente stabilito per quale percentuale di alcool l'obbligo di consegna è trasferito all'acquirente del mosto. Qualora tale clausola non risulti espressamente pattuita, l'obbligo della consegna incombe per intero al venditore del mosto.
I termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di cui ai commi precedenti, nonché le altre norme di attuazione delle disposizioni sulle prestazioni viniche di cui ai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei regolamenti comunitari medesimi.
Le definizioni dei prodotti e sottoprodotti vitivinicoli menzionati nella normativa concernente le prestazioni viniche sono date dal regolamento n. 816/70 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 28 aprile 1970, e successive modificazioni.