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LEGGE 14 agosto 1971, n. 845

Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi.

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Testo in vigore dal: 7-11-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   contributo   annuo,   previsto   all'articolo   2   del  regio
decreto-legge  18  novembre  1926,  n. 2441, convertito nella legge 3
agosto  1928,  n.  1961,  per  l'adempimento  degli impegni derivanti
dall'Accordo  di  Parigi  del 25 gennaio 1924, per la creazione di un
Ufficio  internazionale  delle  epizoozie,  con  sede  in  Parigi, e'
stabilito, a partire dall'anno 1970, in franchi francesi 50.201.