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LEGGE 14 agosto 1971, n. 819

Interventi a favore del credito cinematografico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2004)
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Testo in vigore dal: 29-10-1971
al: 5-2-2004
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  istanze  di  concessione dei contributi di cui all'articolo 27,
commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno
essere  presentate, a pena di decadenza, per il tramite dell'istituto
mutuante,  entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del mutuo.
Per  i  mutui  gia'  stipulati  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge, le istanze devono essere presentate entro il termine
di decadenza di tre mesi dalla data stessa.