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LEGGE 4 agosto 1971, n. 606

Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal: 2-9-1971
al: 24-11-1973
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  di  servizio  penitenziario  spettante  al  personale
civile,  dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
indicato  nell'allegata  tabella  A,  e'  fissata,  a decorrere dal 1
luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.
  Tale  indennita' e' pensionabile, limitatamente all'importo di lire
15.000 mensili.