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LEGGE 14 luglio 1971, n. 563

Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal: 25-8-1971
al: 24-11-1973
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il.  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza  dal  1  gennaio  1971 le norme sulla indennita' di
alloggio,  di  cui  alla  legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese
alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.
  L'indennita'  di  alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di
polizia  femminile  qualora  il  coniuge  convivente  gia' goda della
medesima indennita'.