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LEGGE 6 luglio 1971, n. 562

Concessione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per il triennio 1970-1972.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-8-1971
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La concessione del contributo annuo di lire 100 milioni previsto  a
favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare  dalla
legge  30  gennaio  1963,  n.  105,  e'  prorogata  per  il  triennio
1970-1972.