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LEGGE 30 giugno 1971, n. 510

Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per la ricostruzione della ferrovia Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia in aggiunta a quella di lire 5.000 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-8-1971
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  ricostruzione, a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello  Stato, della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil
sur  Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici in
territorio  italiano e francese, e' autorizzata un'ulteriore spesa di
lire  1.700  milioni  in  aggiunta  a  quella  di  lire 5.000 milioni
autorizzata  con  l'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 635, da
iscrivere  nel  bilancio dell'azienda stessa in ragione di lire 1.250
milioni per l'anno 1970 e di lire 450 milioni per l'anno 1971.