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LEGGE 11 maggio 1971, n. 421

Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti e le aliquote di valutazione dei capitani piloti dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 20-7-1971
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   allievi   dell'Accademia  aeronautica  ammessi  con  concorso
ordinario  alla 1ª classe o con concorso straordinario alla 2ª classe
assumono all'atto dell'ammissione in Accademia una ferma di anni sei;
all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, gli
allievi del ruolo naviganti devono assumere l'obbligo di permanere in
servizio  quali  ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni
quattordici.