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LEGGE 8 maggio 1971, n. 304

Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziate nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-6-1971
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le somme di cui all'articolo 33 della legge 12  febbraio  1968,  n.
132, assegnate negli anni 1967, 1968, 1969  e  1970,  che  non  siano
state impegnate allo  scadere  dell'anno  finanziario  1970  potranno
essere utilizzate a tutto il 31 dicembre 1971.