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LEGGE 25 marzo 1971, n. 185

Modificazioni alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 14-5-1971
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La determinazione delle aliquote di valutazione  per  l'avanzamento
al grado di colonnello per gli anni  1971,  1972,  1973  e  1974  dei
tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio, e' effettuata, senza tener conto del
vincolo della anzianita' complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore
e di tenente colonnello,  previsto  dalla  nota  "m"  in  calce  alla
tabella 1 annessa alla legge 12 novembre  1955,  numero  1137,  quale
modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.