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LEGGE 24 febbraio 1971, n. 92

Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-4-1971
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma
delle  strade  a carico del titolo II - spese in conto capitale - del
bilancio,   rimasti   in   tutto  o  in  parte  inestinti  alla  fine
dell'esercizio,  possono essere, a richiesta dei funzionari delegati,
trasportati,  integralmente  o  per la parte inestinta, all'esercizio
successivo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 febbraio 1971

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - LAURICELLA -
                                           FERRARI AGGRADI - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO