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LEGGE 25 febbraio 1971, n. 67

Nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
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Testo in vigore dal: 8-4-1971
al: 27-4-1981
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  La pendenza della lite  innanzi  alle  commissioni  tributarie  non
determina l'ineleggibilita' a consigliere comunale. 
  Qualora  il  contribuente  venga   eletto   consigliere   comunale,
competente a decidere sul suo ricorso e' la  commissione  del  comune
capoluogo del mandamento, sede di pretura.  Qualora  il  ricorso  sia
proposto contro tale comune e' competente a decidere  la  commissione
del comune capoluogo di provincia. Qualora il  ricorso  sia  proposto
contro quest'ultimo comune e' competente a  decidere  la  commissione
del capoluogo di provincia piu' vicino. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                    COLOMBO - RESTIVO 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO