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LEGGE 28 ottobre 1970, n. 866

Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 15-12-1970
al: 31-12-1993
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La durata dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano
all'estero (ICLE) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923,  n.
3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alla legge 10
agosto 1950, n. 717, e' prorogata al 31 dicembre 2050. 
  L'Istituto provvedera' all'aumento del proprio capitale sociale, in
una o piu' riprese, secondo le norme dei citati  regio  decreto-legge
15 dicembre 1923, n. 3148, e legge 10 agosto  1950,  n.  717,  almeno
fino all'importo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi). 
  A tale aumento  verra'  provveduto  con  l'utilizzo  dei  saldi  di
rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio dell'Istituto  al  31
dicembre 1968 e, per  la  differenza,  con  sottoscrizione  di  nuove
azioni nei modi e  nei  termini  stabiliti  con  deliberazione  degli
organi sociali.