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LEGGE 1 luglio 1970, n. 415

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-7-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 6, è soppressa la parola: "economiche" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di dazi per i prodotti agricoli.
Le domande per ottenere le restituzioni o l'abbuono di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dalla data della bolletta di esportazione. Tale disposizione si applica anche alle domande già presentate anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni già concessi".
Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
"Articolo 6-bis. - Il sistema di determinazione dei canoni unitari di abbonamento previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonché per i filati di vetro, è applicabile sino al 31 dicembre 1971".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 luglio 1970

SARAGAT RUMOR - PRETI - COLOMBO - GIOLITTI - GAVA - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: REALE