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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 366

Istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 571 (in G.U. 07/08/1970, n.199).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-6-1970
al: 7-8-1970
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  e  di  emanare  norme  per
l'istituzione delle cattedre, la non licenziabilita' degli insegnanti
non  di  ruolo,  le riserve dei posti e la sospensione degli esami di
abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria ed artistica;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con  il  Ministro  per  il  tesoro  e con quello per il bilancio e la
programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                    (Istituzione delle cattedre)

  Negli  istituti statali di istruzione secondaria di I e II grado ed
artistica,  compresi  gli  istituti  professionali,  le cattedre sono
istituite  anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle
classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo,
purche'  nel  complesso  le  ore d'insegnamento non siano inferiori a
quelle  previste  per  l'istituzione  di  una  cattedra  della stessa
materia.
  A  tal  fine  sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni
staccate  o  nelle  scuole  coordinate  o  in corsi e classi di altri
istituti  dello  stesso tipo funzionanti sia nella stessa sede sia in
sede  diversa  della  medesima  provincia  sempre  che sia facilmente
raggiungibile,  nonche'  le  ore  disponibili  dei dopo scuola, delle
classi di aggiornamento, dei corsi serali.
  Nella  scuola  media si deve istituire una cattedra di applicazioni
tecniche  con  sedici  ore  settimanali  di insegnamento per ogni due
corsi.  Per  tale  istituzione  si  applicano  i criteri indicati nei
precedenti commi.
  Entro  il  31  marzo  di ogni anno si provvede al reperimento delle
cattedre  da  istituire  con  decreto  del  Ministro  per la pubblica
istruzione.