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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. 62

Modificazione e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1973)
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Testo in vigore dal: 25-3-1970
al: 11-4-1973
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente  la  concessione
di  delega  legislativa  per  la  modifica  e  l'aggiornamento  delle
disposizioni legislative in materia doganale; 
  Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n.  1424,  e  successive
modifiche ed aggiunte; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico  delle  leggi
doganali, approvato con regio decreto 13  febbraio  1896,  n.  65,  e
successive modifiche ed aggiunte; 
  Visto il trattato che istituisce la  Comunita'  economica  europea,
ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203; 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453,  convertito
nella legge 17  aprile  1925,  n.  473,  e  successive  modifiche  ed
aggiunte; 
  Vista la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, che ha  approvata  e  resa
esecutiva la convenzione di New York 4 giugno 1954; 
  Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1553, che ha  approvate  e  rese
esecutive le convenzioni di Ginevra 18 maggio 1956; 
  Vista la legge 14 maggio 1965, n. 576; 
  Visto il decreto ministeriale 31  gennaio  1923,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1923, n. 32; 
  Ritenuta la necessita' di adottare norme per l'aggiornamento  e  la
modifica di disposizioni legislative in materia doganale; 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'articolo 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari esteri, per la grazia  e  giustizia,  per  il
bilancio  e  la  programmazione  economica,  per   il   tesoro,   per
l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per
l'industria, il commercio  e  l'artigianato,  per  il  commercio  con
l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo, e
per le poste e le telecomunicazioni; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                          Rapporto doganale 
 
  L'articolo 4 della legge doganale 25 settembre 1940,  n.  1424,  e'
sostituito dai seguenti articoli 4 e 4-bis: 
  Art. 4. - Presupposto dell'obbligazione tributaria. 
  "Per  le  merci  soggette  a  diritti  di  confine  il  presupposto
dell'obbligazione tributaria e' costituito, relativamente alle  merci
estere, dalla  loro  destinazione  al  consumo  entro  il  territorio
doganale e, relativamente  alle  merci  nazionali  e  nazionalizzate,
dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. 
  Si intendono destinate al consumo entro il territorio  doganale  le
merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si  intendono
destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali
e   nazionalizzate   dichiarate   per   l'esportazione    definitiva;
l'obbligazione  sorge  alla  data  apposta  sulla  dichiarazione,  in
presenza     dell'operatore,     dal      funzionario      incaricato
dell'accettazione. 
  Il  presupposto  dell'obbligazione  tributaria  si  considera   non
avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'articolo  19,
ultimo comma, ovvero se, a norma delle  leggi  vigenti,  l'operazione
non  puo'  essere  consentita.  Rispetto  alle  merci   nazionali   e
nazionalizzate   dichiarate   per   l'esportazione   definitiva    il
presupposto stesso si considera altresi' non avverato se dette  merci
non sono uscite dal territorio doganale. 
  Le navi e gli aeromobili  costruiti  all'estero  o  provenienti  da
bandiera estera si intendono  destinati  al  consumo  nel  territorio
doganale quando vengono iscritti nelle matricole o  nei  registri  di
cui  rispettivamente  agli  articoli  146  e  753  del  codice  della
navigazione; le navi e gli  aeromobili  nazionali  e  nazionalizzati,
iscritti nelle  matricole  o  nei  registri  predetti,  si  intendono
destinati al consumo fuori del  territorio  doganale  quando  vengono
cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno  dei  motivi
indicati nel primo comma, lettere  c)  e  d),  rispettivamente  degli
articoli 163 e 762 del codice medesimo. 
  Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa  in
consumo, fatta eccezione soltanto per  i  casi  di  cui  all'articolo
4-bis, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta
ai vincoli doganali o che comunque  non  sia  stata  presentata  alle
verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata
rinvenuta all'atto delle operazioni predette;  tuttavia,  qualora  la
merce sia stata sequestrata a  seguito  di  violazione  doganale,  si
applica la disposizione di cui all'articolo 145, primo comma. 
  Salvo che non sia diversamente disposto da altre  norme  di  legge,
nei casi contemplati nel precedente comma  l'obbligazione  tributaria
si ritiene sorta al momento in cui il fatto si e' verificato  ovvero,
se non e' possibile stabilire tale momento, quando il fatto e'  stato
accertato. 
  Art. 4-bis. - Merci perdute o distrutte. Cali naturali e tecnici. 
  "Si  considera  non  avverato  il   presupposto   dell'obbligazione
tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei
vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte  delle  merci
all'atto  della  presentazione,  della  verifica  o   dei   controlli
doganali, anche successivi all'accettazione  della  dichiarazione  di
destinazione al consumo, dipenda dalla perdita  o  distruzione  della
merce per caso fortuito o forza maggiore o  per  fatti  imputabili  a
titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo.  In
tali casi la perdita o distruzione deve essere denunciata agli organi
doganali entro dieci giorni da quello in cui si e' verificata  ovvero
da quello in cui il soggetto passivo ne e' venuto a conoscenza e deve
essere comprovata, quando  possibile,  mediante  attestazione  di  un
pubblico ufficiale. 
  "Si   considera   del   pari   non    avverato    il    presupposto
dell'obbligazione tributaria relativamente ai  cali  naturali  ed  ai
cali  tecnici  delle  merci  soggette  a  vincoli  doganali.  I  cali
ammissibili sono determinati  con  norme  regolamentari  emanate  dal
Ministro per le finanze con  proprio  decreto  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica". 
  Restano ferme, salvo le modifiche che potranno essere disposte  con
i successivi provvedimenti delegati da emanarsi in  attuazione  della
legge 23 gennaio 1968, n. 29, le norme  che,  ai  fini  della  tutela
degli  interessi   fiscali,   assoggettano   a   misure   cautelative
nell'ambito del territorio dello Stato  e  della  zona  di  vigilanza
doganale marittima di cui all'articolo 33  della  legge  doganale  25
settembre 1940, n. 1424, le merci suscettibili di formare oggetto  di
tributi doganali e fissano,  con  riguardo  alla  posizione  doganale
delle merci stesse, i correlativi obblighi  ed  oneri  a  carico  dei
proprietari e dei detentori. 
  Fino a quando non siano emanate le norme regolamentari previste nel
secondo comma dell'articolo  4-bis  della  legge  doganale  predetta,
restano in vigore le disposizioni  che  attualmente  disciplinano  la
materia dei cali naturali relativi  alle  merci  soggette  a  vincoli
doganali.