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LEGGE 2 febbraio 1970, n. 12

Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-2-1970
al: 31-8-1975
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  lavoratori  impiegati  e  operai,  licenziati dopo l'entrata in
vigore  della  presente  legge  da  imprese  edili  ed  affini, anche
artigiane,  per cessazione dell'attivita' aziendale o per ultimazione
del  cantiere  o  delle  singole  fasi  lavorative o per riduzione di
personale,  e'  corrisposta  una  indennita'  integrativa giornaliera
nella misura e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
  Hanno  diritto  all'indennita'  integrativa  i lavoratori di cui al
comma  precedente  per  i quali, nel biennio antecedente l'inizio del
periodo  di  disoccupazione,  siano  stati  versati all'assicurazione
obbligatoria  per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi
mensili  o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attivita'
non  agricola  e  che  abbiano  diritto all'indennita' giornaliera di
disoccupazione  secondo  le  norme  di  cui  al regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.