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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1134

Attuazione della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee 68/312/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale e la custodia temporanea delle merci stesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1973)
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Testo in vigore dal: 26-2-1970
al: 11-4-1973
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  trattato  che istituisce la Comunita' economica europea,
ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visti gli articoli 5 e 189 del trattato medesimo;
  Vista  la direttiva adottata, in base all'articolo 100 del trattato
predetto, dal Consiglio delle Comunita' europee il 30 luglio 1968, n.
68/312/CEE,    relativa    all'armonizzazione    delle   disposizioni
legislative,   regolamentari   ed   amministrative   riguardanti   la
presentazione  in  dogana  delle  merci  che  arrivano nel territorio
doganale della Comunita' e la custodia temporanea di tali merci;
  Vista  la  legge  13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad
emanare  provvedimenti  nelle  materie  previste  dai  trattati della
Comunita'  economica  europea  e della Comunita' europea dell'energia
atomica per la durata della terza tappa;
  Vista  la  legge  doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive
modifiche ed aggiunte;
  Ritenuta   la   necessita'   di  adottare  norme  per  adeguare  la
legislazione vigente alla citata direttiva n. 68/312/ CEE;
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo
3 della citata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli  affari  esteri, per la grazia e giustizia, per il
tesoro,  per  i  trasporti  e l'aviazione civile, per l'industria, il
commercio  e  l'artigianato,  per  il commercio con l'estero e per la
marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  merci  in  arrivo  nel territorio doganale, qualora non abbiano
gia' ricevuto o non ricevano subito una destinazione doganale, devono
formare  oggetto  di  una  dichiarazione sommaria scritta, contenente
almeno le seguenti indicazioni:
    a)  per  le  merci  in  colli: specie, quantita', marche e numeri
distintivi  dei colli, nonche' qualita' e peso lordo delle merci; per
le merci alla rinfusa: qualita' e quantita' in peso o in volume delle
merci;
    b)  specie  e caratteristiche del mezzo di trasporto con il quale
le merci sono arrivate;
    c) luogo di carico delle merci sul mezzo di trasporto predetto.
  La  dichiarazione  sommaria  deve essere presentata alla dogana dal
detentore delle merci o dal suo rappresentante non oltre ventiquattro
ore  dall'arrivo  delle merci stesse. Prima della presentazione della
dichiarazione  sommaria  le  merci  non  possono  essere  scaricate o
sbarcate  dal  mezzo di trasporto; in casi eccezionali la dogana puo'
tuttavia  autorizzare lo scarico o lo sbarco della merce in luoghi da
essa sorvegliati.
  Qualsiasi  documento  doganale,  amministrativo  o  commerciale che
contenga  tutti  gli  elementi  indicati  nel primo comma puo' essere
considerato come dichiarazione sommaria.
  Per  le  merci  in  arrivo  per  via  di  mare  e  per via aerea la
dichiarazione  sommaria  e'  costituita  dal manifesto previsto dalle
norme  vigenti.  Il  Ministero delle finanze puo' tuttavia stabilire,
per  determinate categorie di natanti ed aeromobili, che i rispettivi
capitani e comandanti siano esonerati dall'obbligo della compilazione
e  della presentazione dei manifesti del carico, delle merci arrivate
e  di  partenza  e  che  per  le  merci  giunte  con detti natanti ed
aeromobili  si  osservino, in luogo delle disposizioni sui manifesti,
quelle dei precedenti commi.
  Qualora alla scadenza del termine la dichiarazione sommaria non sia
stata  presentata  ovvero risulti incompleta, la dogana provvede alla
compilazione  di  un  processo  verbale  di  constatazione  dal quale
risultino  le  indicazioni  di  cui  al  primo comma. A tal fine, ove
occorra   accertare   la   qualita'  della  merce,  si  procede  allo
scondizionamento   dei   colli   in  presenza  del  detentore  o  del
proprietario   ovvero,   in   mancanza,  di  due  testimoni  estranei
all'amministrazione  finanziaria.  Il  processo  verbale  deve essere
sottoscritto da tutti gli intervenuti.
  La  dichiarazione  sommaria,  vidimata dalla dogana, od il processo
verbale  di  constatazione  di  cui  al precedente comma, e' presa in
carico in apposito registro.
  L'amministrazione puo' disporre l'esonero dalla presentazione della
dichiarazione  sommaria  per  le  merci portate dai viaggiatori o che
formano oggetto di traffico nelle zone di frontiera.