stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1133

Attuazione delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità europee 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1973)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-2-1970
al: 11-4-1973
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  trattato  che istituisce la Comunita' economica europea,
ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visti gli articoli 5 e 189 del trattato medesimo;
  Viste  le  direttive  adottate,  in  base all'art. 100 del trattato
predetto,  dal  Consiglio  delle  Comunita'  europee il 4 marzo 1969,
numeri  69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione
delle   disposizioni   legislative   regolamentari  e  amministrative
riguardanti,  rispettivamente,  il regime del perfezionamento attivo,
il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche;
  Vista  la  legge  13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad
emanare  provvedimenti  nelle  materie  previste  dai  trattati della
Comunita'  economica  europea  e della Comunita' europea dell'energia
atomica per la durata della terza tappa;
  Vista  la  legge  doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive
modifiche ed aggiunte;
  Visto  il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito
nella  legge  17  aprile  1925,  n.  473,  e  successive modifiche ed
aggiunte;
  Visto  il  regio  decreto-legge  1 luglio 1926, n. 2290, convertito
nella legge 9 giugno 1927, n. 1158;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28
novembre 1947, n. 1430, che ha reso esecutivo il trattato di pace fra
l'Italia  e  le  potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947;
  Visti  i  regolamenti  numeri 803/68/CEE e 441/69/CEE, adottati dal
Consiglio delle Comunita' europee, rispettivamente, il 27 giugno 1968
ed il 4 marzo 1969;
  Ritenuta   la   necessita'   di  adottare  norme  per  adeguare  la
legislazione   vigente  alle  citate  direttive  numeri  69/  73/CEE,
69/74/CEE e 69/75/CEE;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentita  la  Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 3
della citata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli  affari  esteri, per la grazia e giustizia, per il
tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio
e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  merci di qualsiasi specie ed origine possono essere ammesse, su
documentata  istanza  degli interessati, alla temporanea importazione
di  cui  all'art.  6,  punto  1,  lettera b), della legge doganale 25
settembre  1940, numero 1424, a condizione che formino oggetto di uno
o  piu'  dei  trattamenti  appresso  indicati  e  che  sia  possibile
accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere:
    a)   lavorazione,   compresi   il   montaggio,   l'assiemaggio  e
l'adattamento ad altre merci;
    b) trasformazione;
    c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
    d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come
catalizzatori,  acceleratori  o rallentatori di reazioni chimiche per
facilitare  la  fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare,
esclusa  l'utilizzazione  delle  fonti di energia, dei lubrificanti e
degli attrezzi ed utensili.
  I  prodotti  ottenuti  dai trattamenti predetti devono ricevere una
delle  destinazioni  previste  dall'art.  10  entro il termine di cui
all'art. 4, primo comma, lettera e).
  Restano ferme le disposizioni relative alle importazioni temporanee
concesse  come  speciali  agevolasse  per il traffico internazionale,
previste  dall'art.  19  del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n.
1453,  convertito  nella  legge  17 aprile 1925, n. 473, e successive
modificazioni, nonche' da altre leggi.