stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1969, n. 1130

Circolazione delle merci fra i Paesi membri della Comunità economica europea (Transito comunitario).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1973)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-2-1970
al: 11-4-1973
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  trattato  che istituisce la Comunita' economica europea,
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visti gli articoli 9, 10, 189 e 235 del trattato medesimo;
  Visto  il  Regolamento  (CEE)  n. 542/69 adottato dal Consiglio dei
Ministri  delle  Comunita'  europee  il  18  marzo  1969, relativo al
transito comunitario;
  Vista  la  legge  doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive
modifiche ed aggiunte;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960,
n. 1587, e le altre norme vigenti in materia di circolazione;
  Vista  la  legge  13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad
emanare  provvedimenti  nelle  materie  previste  dai  trattati della
Comunita' economica europea e della Comunita' europea energia atomica
per la durata della terza tappa;
  Ritenuta   la   necessita'   di  adottare  norme  per  adeguare  la
legislazione   vigente   alle  disposizioni  contenute  nel  predetto
Regolamento  (CEE)  n.  542/69 adottato dal Consiglio delle Comunita'
europee il 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentita  la commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3
della citata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze  di concerto con i
Ministri  per  gli  affari  esteri,  per il tesoro, per i trasporti e
l'aviazione  civile,  per  l'industria, il commercio e l'artigianato,
per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  le  merci  soggette  a diritti doganali, il regime di transito
comunitario  stabilito  dal Regolamento (CEE) n. 542/69, adottato dal
Consiglio  dei  Ministri delle Comunita' europee il 18 marzo 1969, e'
assimilato,  a tutti gli effetti, alle destinazioni doganali previste
dall'art.  6,  punto  1,  lettere  c)  e  d), della legge doganale 25
settembre 1940, n. 1424.
  Tuttavia  al  regime  di  transito  comunitario non si applicano le
norme relative alla spedizione di merci in esenzione da visita.
  Non  si  applicano  altresi'  le  norme  relative  agli  obblighi e
formalita'  prescritti  per  dette  destinazioni  in contrasto con il
citato Regolamento (CEE) n. 542/69.