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LEGGE 24 dicembre 1969, n. 1034

Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal: 27-1-1970
al: 24-11-1973
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  mensile lorda dell'indennita' di servizio penitenziario
prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
5  giugno  1965,  n.  749,  a  favore  degli  applicati, coniugati, e
qualifiche  corrispondenti  dell'amministrazione  degli  istituti  di
prevenzione e di pena, e' rettificata in lire 7.600 a decorrere dal 1
marzo 1966.