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LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1023

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, Istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 23-1-1970
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e della Aeronautica
militare  presso  i  quali per le materie non militari possono essere
affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

    Scuole del Corpo equipaggi militari marittimi;
    Scuola di guerra aerea;
    Scuola di applicazione;
    Scuola di aerocooperazione;
    Scuole di volo;
    Scuole specialisti;
    Scuole di lingue estere;
    Servizi e reparti militari marittimi;

    Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione;
    Direzioni,  centri  tecnici,  centri studi ed esperienze ed altri
enti  incaricati della formazione del personale tecnico specializzato
e del personale per i servizi tecnici.

  Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma
precedente   e'   determinato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta del Ministro per la difesa, di concerto con
il Ministro per il tesoro.