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LEGGE 22 dicembre 1969, n. 965

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-1-1970
al: 24-11-1973
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'   di  alloggio,  dovuta  al  personale  dell'Arma  dei
carabinieri,  del  Corpo  della  guardia  di finanza, del Corpo delle
guardie  di  pubblica  sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia,
del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato,  e'  fissata,  a  decorrere  dal  1 gennaio 1971, nelle misure
mensili  di  lire  30.000  e  di lire 10.000, rispettivamente, per il
personale  coniugato  e  celibe,  ferme restando, per la attribuzione
dell'indennita'  stessa,  le  modalita'  e  condizioni previste dalle
vigenti disposizioni e con l'applicazione, in tutti i casi, del terzo
comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 839.
  Per  l'anno  finanziario  1970  gli  importi  dell'indennita'  sono
stabiliti in lire 20.000 per il personale coniugato ed in lire 10.000
per quello celibe.
  Detta  indennita',  nella  misura  e con la decorrenza indicate nei
precedenti  commi,  e'  attribuita  anche  ai  funzionari di pubblica
sicurezza.
  Rimangono  fermi,  per  coloro  che  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  ne  beneficiano,  gli  importi  eventualmente
superiori.