stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 novembre 1969, n. 934

Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 2-1-1970
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  integrazione  di  quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1966, n.
433,  sono  poste a carico del bilancio del Ministero della difesa le
spese   per   gli   accertamenti   sanitari   presso  le  sedi  delle
rappresentanze   italiane   all'estero   dei  giovani  che  intendono
rimpatriare  per compiere la ferma di leva, nonche' quelle di viaggio
che   i   giovani   stessi  debbono  compiere,  per  sottoporsi  agli
accertamenti  anzidetti,  dal luogo di residenza all'estero alle sedi
delle rappresentanze italiane e viceversa.
  Tali   spese   sono   anticipate  dalle  autorita'  diplomatiche  o
consolari.