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LEGGE 30 ottobre 1969, n. 790

Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-12-1969
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Per   assicurare   il   regolare   funzionamento   della   ferrovia
Domodossola-confine   svizzero   sulla   base    della    Convenzione
italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro per  i  trasporti  e
per l'aviazione civile potra' concedere per la ferrovia  stessa,  nei
limiti  e  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  27  del   regio
decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in  deroga  all'articolo  4
della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di  esercizio
per il quinquennio dal 1966 al 1970. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 ottobre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                            RUMOR - GASPARI - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA