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LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754

Sperimentazione negli Istituti professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1973)
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Testo in vigore dal: 23-11-1969
al: 17-10-1970
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dall'anno  scolastico  1969-70, in via sperimentale e
sino  alla  riforma  dell'istruzione  secondaria  di  secondo  grado,
saranno  istituiti,  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Ministro  per la pubblica istruzione, previo parere di
una  commissione  di  esperti,  nominata  e  presieduta  dal Ministro
stesso,  presso  istituti professionali di Stato, corsi speciali tesi
ad   accentuare   la   componente   culturale   nel   primo   biennio
professionale.
  Parimenti   a   fini   di   sperimentazione  e  sino  alla  riforma
dell'istruzione  secondaria  di secondo grado, previo accertamento di
idonee  condizioni,  saranno istituiti, con le modalita' indicate nel
comma  precedente,  in  tutto il territorio nazionale presso istituti
professionali  di  Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque
anni,  corsi  annuali  o  biennali  o  triennali atti a consentire ai
giovani  una  formazione culturale e applicativa di livello di scuola
secondaria di secondo grado quinquennale.
  I  corsi  di cui al precedente comma possono essere istituiti anche
presso sedi di istituti tecnici.
  I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente
articolo non potranno superare il numero di cinquanta; i corsi di cui
ai  precedenti  commi secondo e terzo non potranno superare il numero
di trecentocinquanta.
  I   risultati   della   sperimentazione   saranno   valutati  dalla
commissione  di  cui  al  primo  comma  e  le sue conclusioni saranno
comunicate al Parlamento.