stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1969, n. 701

Norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 (in G.U. 27/12/1969, n.325).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-10-1969
al: 27-12-1969
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di emanare norme integrative e
modificative  della  legge  28  luglio  1967,  n.  641, sull'edilizia
scolastica e universitaria;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro  per  il bilancio e la programmazione economica, il
Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Delega per la  progettazione  ed  esecuzione  delle opere di edilizia
            scolastica ed acquisto delle aree occorrenti

  Ai  fini  della  progettazione  e  della  costruzione  di  opere di
edilizia scolastica di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1967,
n. 641, si procede, anziche' con affidamento in concessione, mediante
delega  dello  Stato  agli enti ed istituti indicati dall'articolo 16
della stessa legge, nei casi ed alle condizioni ivi previsti.
  Fermo  restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo
13  della  legge  28  luglio  1967, n. 641, nella delega accordata ai
sensi  del  precedente  comma  puo'  essere  compresa,  su  richiesta
dell'ente  obbligato,  anche  l'acquisizione  delle  aree  occorrenti
giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962,
n.  17.  In tal caso la spesa e' imputabile sui fondi stanziati dallo
Stato  per  l'edilizia  scolastica,  salvo  rimborso  in  venticinque
annualita' senza interessi.
  La  concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma
dell'art.  13  della  legge  28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle
stesse  condizioni  ivi  stabilite,  anche  alla  ipotesi  di  cui al
precedente comma.
  Per  la  delega di cui al presente articolo si osservano, in quanto
applicabili,  le norme previste dalla citata legge 28 luglio 1967, n.
641, per la concessione.