stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 695

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 8-11-1969
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Istituto universitario statale di Salerno,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 dicembre
1968, n. 1436;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo   statuto   dell'Istituto   universitario  statale  di  Salerno,
approvato con il decreto sopraindicato e' modificato come appresso:
    Gli articoli 25 e 26 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
  Art.  25.  - Alle facolta' di magistero e di lettere e filosofia e'
annessa  la  biblioteca  comune  a tutti gli istituti scientifici. Il
direttore  della  biblioteca  e' nominato dal rettore su proposta dei
consigli delle facolta' di magistero e lettere e filosofia riuniti in
seduta congiunta secondo le modalita' di cui al seguente articolo, ed
e' scelto fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore della
biblioteca  sovraintende  alla  stessa  e  l'amministra  a nome e per
delega dei consigli delle facolta' riunite secondo le norme da questi
fissate. Il direttore e' coadiuvato da un consiglio di direzione e da
un vice direttore nominati dai consigli delle due facolta' riuniti in
seduta   congiunta,  su  proposta  del  direttore  della  biblioteca,
scegliendoli tra il personale docente.
  Art.  26.  -  Gli istituti scientifici sono comuni alla facolta' di
magistero ed alla facolta' di lettere e filosofia.
  Essi  hanno  lo  scopo  di promuovere e coordinare la ricerca nelle
discipline di loro pertinenza.
  Con   apposita   deliberazione  dei  consigli,  della  facolta'  di
magistero  e  di  lettere  e  filosofia,  riuniti  in  seduta comune,
convocata a presieduta congiuntamente dai presidi delle due facolta',
si provvede al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun
istituto.
  Ogni    istituto   e'   retto   da   un   direttore,   responsabile
dell'amministrazione   e   del  funzionamento  dell'istituto  stesso,
coadiuvato  da  un  consiglio di direzione di cui fanno parte tutti i
professori  di  ruolo  titolari di materie impartite nell'istituto. I
componenti di tale consiglio elaborano un regolamento interno.
  Il  direttore  dell'istituto  e'  nominato, secondo le modalita' di
seguito  indicate  dal  rettore dell'universita', su designazione dei
consigli delle facolta' di magistero e di lettere e filosofia riuniti
in  seduta  congiunta, secondo i criteri di cui al precedente comma 2
del presente articolo.
  Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno
solo  svolto  da  un  professore  di  ruolo  questi  e' di diritto il
direttore  dell'istituto. Nel caso vi siano piu' professori di ruolo,
il  consiglio  delle facolta' riunite designera' scegliendo tra essi,
il  direttore  dello  istituto, il quale rimarra' in carica tre anni.
Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore puo' essere
scelto  fra  i professori di ruolo titolari di insegnamenti affini di
diverso  istituto  o fra i professori incaricati di materie impartite
nell'istituto. In tale caso la nomina e' annuale e sara' disposta dal
consiglio  delle  facolta' riunite, sentiti i docenti che fanno parte
dell'istituto stesso.
  Qualora   intervenga  la  nomina  di  un  professore  di  ruolo  di
discipline impartite nell'ambito dell'istituto, questo ultimo diviene
di  diritto  direttore  dell'istituto, anche prima della scadenza del
mandato  del precedente direttore. Ogni istituto potra' eventualmente
disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento
delle  finalita',  nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di
borse  di  studio  provenienti  da enti pubblici o privati italiani e
stranieri.
  In  conformita'  ai  criteri  fissati  dal  presente  articolo  gli
istituti  scientifici  dell'istituto universitario di Salerno, per le
facolta'  di  magistero  e  di  lettere  e filosofia, risultano cosi'
costituiti:
    1) Istituto di lingua e letteratura italiana e filologia romanza;
    2) Istituto di lingue;
    3) Istituto di filologia classica e storia antica;
    4) Istituto di storia medioevale, moderna e contemporanea;
    5) Istituto di pedagogia, psicologia e sociologia;
    6) Istituto di filosofia e storia della filosofia;
    7) Istituto di storia dell'arte;
    8) Istituto di geografia;
    9) Istituto di legislazione scolastica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 settembre 1969

                               SARAGAT

                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1969
  Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 111. - CARUSO