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LEGGE 26 luglio 1868, n. 4513

Per l'aumento delle contribuzioni dirette e pel loro riparto nel Compartimento Ligure-Piemontese. (068U4513)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-8-1868
al: 14-1-1871
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per gli anni 1869 e 1870 l' imposta fondiaria sui  beni  rustici  e
sugli urbani  e'  aumentata  di  un  decimo,  in  aggiunta  a  quelli
stabiliti dall' art. 5 della Legge 28 maggio 1867, n. 3719.