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LEGGE 28 marzo 1968, n. 525

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-5-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  La seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione    di   spesa   prevista   dall'articolo   1   del
decreto-legge  18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni
nella   legge   23   dicembre   1966,  n.  1142,  quale  risulta  dal
decreto-legge  8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio
1967, n. 513, e' elevata di lire 22.800 milioni.
  Detta  somma,  che  sara'  iscritta  nello  stato di previsione del
Ministero  dei  lavori  pubblici  in  ragione  di  lire 6.800 milioni
nell'anno   finanziario   1968,   di  lire  8.000  milioni  nell'anno
finanziario  1969  e lire 8.000 milioni nell'anno finanziario 1970 e'
destinata  alla  concessione  di  contributi  per  la  riparazione  e
ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi
natura   e   destinazione,   ai  sensi  dell'articolo  7  del  citato
decreto-legge  18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.