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LEGGE 2 aprile 1968, n. 486

Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato, in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 15-5-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  della  legge  14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il
grado  di  equiparazione  degli  aiutanti  libici  ed  eritrei  con i
militari nazionali e' il seguente:
    maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati
tali  antecedentemente  alla  cessazione  delle ostilita' nell'Africa
settentrionale (13 maggio 1943);
    maresciallo  capo  per  gli  aiutanti ex sciumbasci-capo nominati
tali  dopo il 13 maggio 1943, ma purche' nominati sciumbasci prima di
tale data;
    maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti.
  L'equiparazione  di  cui  al  comma  precedente  e'  limitata  agli
aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana.
  Le pensioni gia' liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1
luglio   1964   in  base  all'equiparazione  stabilita  nel  presente
articolo.