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LEGGE 2 aprile 1968, n. 467

Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernente gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-5-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  corsi  triennali  di  educazione  fisica  istituiti con legge 24
ottobre  1966, n. 932, riservati agli iscritti negli elenchi speciali
di  cui  all'articolo  31  della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961
saranno   prorogati   fino   all'anno   scolastico  1969-70  incluso,
limitatamente  a coloro che non abbiano potuto frequentare le lezioni
tecnico-pratiche  a  causa  del  servizio  obbligatorio  di leva, per
motivo  di  gravidanza  e  puerperio  oppure  per avere contratto nel
triennio   avente   inizio   dall'anno  accademico  1966-67  malattie
debitamente  accertate  dalla commissione medica dell'istituto presso
il quale gli insegnanti di educazione fisica risultano iscritti.
  In  deroga  all'articolo  7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, e'
concesso  agli  iscritti  ai  corsi  di  cui  al  precedente comma di
conseguire  il  diploma  di educazione fisica entro l'anno scolastico
1969-70.