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LEGGE 2 aprile 1968, n. 465

Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1972)
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Testo in vigore dal: 11-5-1968
al: 31-12-1971
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti  di  ruolo  ordinario  della  scuola  primaria,  in
possesso  di  particolari  requisiti,  da  documentarsi  ai sensi del
successivo  articolo  3,  possono  chiedere  di  prestare servizio in
scuole  che  funzionino  in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e
che dipendano da tali paesi o da organismi od enti internazionali.
  La  destinazione  all'estero non puo' avere una durata inferiore ai
tre anni.