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LEGGE 2 aprile 1968, n. 417

Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-5-1968
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fermo  restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge
28  luglio  1961,  n.  831, per il conferimento di nuovi incarichi di
insegnamento,  gli  incarichi  triennali con scadenza al 30 settembre
1968, compresi quelli gia' prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335,
con  legge  26  maggio 1966, n. 336 e con legge 22 marzo 1967, n. 159
nonche'  quelli  conferiti  a  norma della legge 15 febbraio 1963, n.
354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1968-69.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE