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LEGGE 28 marzo 1968, n. 405

Esenzione fiscale delle indennità e delle somme corrisposte ai lavoratori in applicazione dell'art. 56 del trattato istitutivo della Comunità economica del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-5-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  indennita'  e  le  somme  comunque corrisposte ai lavoratori in
applicazione dell'articolo 56 del trattato istitutivo della Comunita'
europea  del  carbone  e  dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile
1951  e  ratificato  con legge 25 giugno 1952, n. 766, sono esenti da
imposte erariali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1968

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - FANFANI
- PRETI - PIERACCINI
- COLOMBO - ANDREOTTI
- BO

Visto, il Guardasigilli: REALE