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LEGGE 18 marzo 1968, n. 402

Proroga dei benefici tributari riguardanti gli istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-5-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali,
gli istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei
benefici  tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo
unico  approvato  con  regio  decreto  28  aprile  1938,  n.  1165, a
decorrere  dal  1  gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorche'
sia  trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia
oltrepassato il capitale di lire 200.000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO
                                                 - PRETI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE