stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 marzo 1968, n. 391

Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di utilità pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-5-1968
al: 31-12-2001
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, viene sostituito
dal seguente:
  "Il  pretore  o  il  tribunale  competente per ragione di valore ed
avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato
dispone  il  pagamento  diretto  dell'indennita'  all'avente  diritto
quando  nell'atto di accettazione di cui all'articolo 25 questi abbia
assunto ogni responsabilita' in ordine ad eventuali diritti reali dei
terzi;  dispone  altresi'  che  sia  prestata,  ove  occorra,  idonea
garanzia nel termine all'uopo stabilito.
  Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei
diritti  di  cui  al  precedente  comma e pubblicato nel foglio degli
annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta
giorni  dal  compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi
proposta    opposizione   sia   per   quanto   riguarda   l'ammontare
dell'indennita'  che  per  le  garanzie.  In tal caso il pretore o il
tribunale  dispone il deposito delle indennita' accettate o convenute
nella  Cassa  pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui
all'articolo 52.
  In  seguito  alla  presentazione  degli atti comprovanti l'eseguito
deposito   o   pagamento,   il  prefetto  autorizzera'  l'occupazione
immediata  dei  fondi,  per  i  quali  fu accettata od amichevolmente
fissata l'indennita' stessa, facendo di questa espressa menzione".