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LEGGE 12 marzo 1968, n. 386

Interpretazione autentica dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 e modificazioni all'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-5-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  modificazione  di  quanto disposto all'articolo 4 della legge 27
luglio  1962, n. 1228, il trattamento fiscale stabilito dall'articolo
9  del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 15
dicembre  1947,  n.  1421,  si  applica  a  tutte  le  operazioni, di
qualunque  natura  o  durata,  che  vengono  compiute  dalla  Sezione
speciale  per il credito alla cooperazione, nell'ambito dello statuto
della  stessa e di leggi e provvedimenti, quali che siano le clausole
ed i patti correlativi.
  Il  trattamento di cui al comma precedente si applica altresi' alle
garanzie  comunque  prestate  da  terzi a favore degli enti di natura
cooperativistica  contraenti con la sezione, nonche' alle cessioni di
crediti  che  gli  enti  suddetti  operano  in  favore  della sezione
medesima, a fronte di interventi creditizi dalla stessa effettuati.
  L'aliquota  di  abbonamento  di cui alle norme anzidette si applica
sull'ammontare  dei  crediti della sezione esistenti al momento della
chiusura  dell'esercizio, ed e' sostitutiva di ogni tassa ed imposta,
diretta o indiretta, ad eccezione dell'imposta sulle societa' e sulle
obbligazioni,  erariale  o  di  pertinenza  degli  enti  locali,  che
riguardino la sezione stessa o le operazioni dalla medesima compiute,
i  suoi  provvedimenti,  contratti,  atti  e formalita', ivi compresi
quelli   relativi   alla   esecuzione,  modificazione,  riduzione  ed
estinzione delle operazioni di finanziamento e relative garanzie.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 marzo 1968

                               SARAGAT

                                               MORO - PRETI - BOSCO -
                                                 COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE