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LEGGE 6 marzo 1968, n. 377

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-4-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste e' autorizzato a
concedere  contributi  per  un  periodo  non  superiore a tre anni ad
imprenditori   agricoli  coltivatori  diretti  che  si  associno  per
affidare a tecnici, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma
di perito agrario, la direzione tecnica delle loro aziende.
  I  contributi  di  cui  al comma precedente non possono superare la
misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
  La  concessione  del contributo e' subordinata all'approvazione, da
parte  dell'ispettorato  provinciale  della  agricoltura,  del  piano
aziendale  di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione
del tecnico.
  I contributi possono essere concessi anche per l'assistenza tecnica
a  mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, proprietari affittuari
ed  enfiteuti  coltivatori diretti e cooperative di conduzione che si
associano a tal fine.