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LEGGE 28 marzo 1968, n. 375

Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-4-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  imprese titolari di concessioni governative di autoservizi di
linea  ordinari  ai  sensi  della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e
successive  modificazioni,  che  non usufruiscono di altri interventi
finanziari,  sussidi  o sovvenzioni a carico dello Stato, puo' essere
accordato,  per l'anno 1967, un contributo finanziario dello Stato in
relazione alle percorrenze chilometriche effettuate dal 1 luglio 1967
ed alle condizioni economiche degli esercizi.
  Il  contributo  potra'  essere  corrisposto  fino al limite di lire
venti  per  autobus/chilometro.  Potra'  pero' essere elevato fino al
limite  di  lire quaranta per autobus/chilometro per le autolinee che
importano  notevoli  spese  di  esercizio,  o che si svolgono in zone
montane,  ovvero  nei  territori  di  cui  alle leggi speciali per la
industrializzazione delle zone depresse.