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LEGGE 28 marzo 1968, n. 374

Programma di costruzioni e di opere per un importo di 100 miliardi di lire in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-4-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda   delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata  a  dare
esecuzione   ad   un   programma  di  costruzioni  ed  opere  per  il
rinnovamento,  il  riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento
dei  mezzi  d'esercizio,  delle linee e degli impianti della rete per
l'importo di 100 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto
per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui
alla legge 27 aprile 1962, n. 211.
  Il suddetto importo di 100 miliardi sara' destinato:
    a)  per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento
e ammodernamento del materiale rotabile;
    b)  per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento
e  ammodernamento  degli  impianti di armamento, degli altri impianti
fissi  e  delle attrezzature di esercizio, con priorita' per le opere
gia'  in  fase di avanzata esecuzione, la cui produttivita' e' legata
al loro completamento.