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LEGGE 28 marzo 1968, n. 373

Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-4-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per gli adempimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici
di  cui  alla  legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificata ed integrata
con  le leggi 4 novembre 1963, n. 1465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 miliardi.
  La  somma  anzidetta sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8 miliardi
per  ognuno  degli  anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e di
lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1973.