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LEGGE 18 marzo 1968, n. 355

Modificazioni dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-4-1968
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  massima,  stabilita  nell'articolo  10  del regolamento
approvato   con   regio   decreto   17  marzo  1927,  n.  614,  della
contribuzione  annua della quale i consorzi apistici sono autorizzati
a   gravare   gli   apicoltori  consorziati,  viene  elevata  a  lire
centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.