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LEGGE 18 marzo 1968, n. 335

Aumento del contributo ordinario in favore dell'istituto nazionale della nutrizione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-4-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   contributo  annuo  di  lire  290  milioni  disposto  a  favore
dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963,
n. 258, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450
milioni.
  Il  contributo  di  cui  al  precedente comma sara' stanziato nello
stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.