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LEGGE 14 marzo 1968, n. 318

Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-4-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  giornate  di  spettacolo  in  cui il prezzo d'ingresso non
superi  il  limite  stabilito  dall'articolo  6, secondo comma, della
legge  4  novembre  1965, n. 1213, e' concesso agli esercenti di sale
cinematografiche,   con  la  osservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  37  della  stessa legge, l'abbuono dei diritti erariali
introitati  a  norma  di  legge,  sino alla concorrenza di un importo
massimo di lire 7.000.
  Sui  diritti  erariali eventualmente introitati in eccedenza a tale
limite  sono  corrisposti gli abbuoni previsti dalla legge 4 novembre
1965, n. 1213.