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LEGGE 12 marzo 1968, n. 289

Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle, ferrovie secondarie gestite in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 4-4-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  alla  legge 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato
giuridico  del  personale  delle  ferrovie  dello Stato, il personale
delle ferrovie in concessione che, a seguito della trasformazione del
servizio  ferroviario, non puo' essere esonerato per limiti di eta' o
collocato in quiescenza anticipata secondo il disposto delle norme in
vigore  che  regolano  la categoria, purche' abbia almeno due anni di
servizio  effettivo,  e'  ammesso  ai  concorsi  indetti dall'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, senza limitazioni di eta'.