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LEGGE 28 marzo 1968, n. 279

Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-4-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  terzo  comma  dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, e' sostituito dai seguenti:
  "Detto  ente subentra alla stazione sperimentale di selvicoltura di
Firenze  che  viene  soppressa  ed  il  cui  patrimonio  e'  devoluto
all'istituto di cui al presente articolo.
  L'Azienda  di  Stato  per  le  foreste  demaniali  e' autorizzata a
trasferire  gratuitamente in proprieta' all'istituto medesimo terreni
della foresta di Montedimezzo-Feudozzo, nel limite di 100 ettari, per
lo  svolgimento delle attivita' della sezione operativa di San Pietro
Avellana".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                       MORO - RESTIVO

                                                       Visto,      il
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