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LEGGE 18 marzo 1968, n. 250

Condono di sanzioni disciplinari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-4-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
sono condonate:
    1)   le   sanzioni   inflitte  o  da  infliggere  per  infrazioni
disciplinari  commesse  sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti
delle   amministrazioni  dello  Stato,  compresi  i  militari  e  gli
appartenenti  a  corpi  militarizzati, o degli enti pubblici, o degli
enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la
risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
    2)  le  sanzioni  inflitte  o  da  infliggere, non superiori alla
sospensione,  per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31
gennaio   1966  da  esercenti  pubbliche  funzioni  o  una  attivita'
professionale.
  Delle  sanzioni  condonate  non  deve  rimanere  alcuna traccia nel
fascicolo personale degli interessati.