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LEGGE 18 marzo 1968, n. 240

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-3-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45,
concernente  norme  integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n.
12,  recante  provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della
Sicilia  colpiti  dai  terremoti  del  gennaio  1968, con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1, primo comma, le parole: ad un periodo di due mesi,
sono sostituite con le parole: ad un periodo di tre mesi.
  All'articolo  2,  la  data del: 15 marzo 1968, e' sostituita con la
data del: 15 aprile 1968.
  All'articolo  3,  primo  comma,  le  parole:  di  60  giorni,  sono
sostituite con le parole: di 120 giorni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                               MORO - TAVIANI - REALE
- PRETI - MANCINI -
RESTIVO - ANDREOTTI -
BOSCO - MARIOTTI -
PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE